Gli animali fanno parte della vita di milioni di persone in Italia. Da oggi, per legge, La protezione civile ha tra le sue finalità e tra le attività da svolgere, l’azione di soccorso e l’assistenza degli animali colpiti da calamità naturali, come le popolazioni umane. Che si tratti di animali domestici o animali d’allevamento, da oggi la Protezione Civile è anche per loro e non più solo sostanzialmente, ma anche formalmente.
Il risultato, con il Decreto Legislativo n.224, pubblicato in Gazzetta Ufficiale “Codice della protezione civile” è stato ottenuto grazie alla mobilitazione nell’ultimo anno delle associazioni Animalisti Italiani, Enpa, LAV, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Leidaa e Oipa. “Il riferimento legislativo agli animali è necessario per riconoscere, rafforzare e qualificare quanto già avviene negli interventi in caso di terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali – dichiara Gianluca Felicetti, presidente della LAV – così potremo superare lo spontaneismo, rendendo sistematico il contributo del volontariato specializzato all’attività di salvataggio, di recupero, messa in sicurezza e gestione degli animali familiari che sempre più le stesse popolazioni richiedono”.
Il riferimento normativo, che entrerà in vigore dal 2 febbraio di quest’anno, regolamenta quello che già avviene di fatto ad opera della Protezione Civile, ma che fino ad ora non era previsto dalla legge espressamente anche per gli animali.
“Nei momenti nei quali si perde tutto – si legge in una nota – il valore affettivo e sociale degli animali della propria famiglia, come riconosciuto da tutti, è incalcolabile. La loro perdita smarrisce e annienta quel poco che resta. Anche per questo gli animali familiari sono insostituibili per la ricostruzione morale e materiale della comunità”. Ora la prospettiva è finalmente diversa: “Con questo Decreto Legislativo abbiamo messo un primo importante tassello, ma si tratta solo del primo passo. Da oggi dovremo lavorare a stretto contatto con gli Uffici della protezione Civile e con le Regioni per far si che questa Legge diventi realtà e non rimanga solo sulla carta. Vanno previste delle procedure operative specifiche, condivise coi vari soggetti, per far si che gli interventi siano codificati. Poi dovranno essere formati i vari operatori siano essi volontari o funzionari. Dovremo individuare, tutti assieme, strumenti efficaci che tengano conto delle competenze e per arrivare a questo risultato le nostre associazioni giocano un ruolo fondamentale, potendo portare un elevato know how e mettendo a disposizione la collaudata esperienza maturata sul campo. Ogni calamità, dai terremoti alle alluvioni, dalle nevicate agli incendi che isolano intere comunità, ci ha insegnato in questi anni che le azioni devono essere diversificate in base al tipo di territorio e dello scenario atteso e quindi siamo consapevoli che da oggi ci attende una importante mission: quella di dare forma e sostanza ai contenuti della nuova Legge”.
LE INTEGRAZIONI NORMATIVE IN VIGORE DAL 2 FEBBRAIO 2018
Articolo 1 (Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile)
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
Articolo 2 (Attività di protezione civile)
6. La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.