A otto anni dalla legge che in Italia ha riconosciuto – su proposta della LAV – il ruolo delle ambulanze per il soccorso veterinario, l’associazione animalista diffonde la prima indagine conoscitiva sul tema: “il mancato soccorso di animali è un illecito amministrativo – fanno sapere in una nota gli animalisti – oltre che una questione morale e di sicurezza stradale, che può rientrare nella disciplina del reato di maltrattamento o di uccisione di animali, nei casi più tragici”.
Secondo la legge infatti l’utente della strada, in caso di incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi un danno a uno o più animali, così come chiunque sia coinvolto nell’evento, ha l’obbligo di fermarsi e di porre ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali. Se il cittadino ha il dovere di fermarsi e di attivarsi per prestare aiuto a un animale vittima sulla strada, i Comuni e i Servizi Veterinari, a seconda della legge regionale, devono garantire il servizio di pronto soccorso veterinario.
All’indomani dell’approvazione della Legge, nel luglio 2010, il Ministero della Salute con una nota indirizzata ai Servizi Veterinari Regionali e ai Comuni, aveva richiamato la necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso da parte delle Amministrazioni competenti.
L’adeguato e tempestivo soccorso in caso di incidente stradale è peraltro un tema di grande e drammatica attualità, anche per i quattro zampe. LAV ha svolto la prima indagine conoscitiva su questo tema per iniziare a censire qual è la disponibilità di mezzi dedicati al soccorso animale, tra cui le ambulanze veterinarie, che dal 2010 vedono la loro legittimazione di legge.
Per questa prima indagine conoscitiva in Italia LAV ha interpellato nel 2017, 32 Concessionari autostradali, 106 Servizi Veterinari pubblici, 30 Comuni Capoluogo e ha utilizzato i dati raccolti attraverso le Sedi LAV.
IL SERVIZIO PUBBLICO DIRETTO
“Dalle risposte che ci sono pervenute – si legge ancora nella nota – il servizio pubblico diretto risulta limitato alla disponibilità di una sola ambulanza veterinaria (in possesso dell’ULSS 2 Marca Trevigiana – Asolo), mentre il ricorso ad “altri mezzi” di soccorso è di 44 unità. Spiccano la ASL di Taranto (6 mezzi), la ASL 2 Liguria (4 mezzi), le ATS di Insubria, Brescia e di Pavia (3 mezzi)”.
IL SERVIZIO PUBBLICO TRAMITE CONVENZIONI CON TERZI:
Questo risulta il servizio di soccorso stradale prevalente per gli animali, con disponibilità di 24 ambulanze e di 83 “altri mezzi” da parte di terzi (associazioni, Croce Rossa/Gialla/Bianca, veterinari). La Asl di Caserta e di Roma 2 svolgono il servizio con 3 ambulanze tramite ditte convenzionate, e sia ASL di Asti sia Catania lo svolgono con terzi che dispongono di due ambulanze ciascuno. La AAS 2 Bassa Friulana Isontina si avvale di convenzioni esterne con disponibilità di 4 mezzi ciascuna, Modena si avvale di 6 altri mezzi, ULSS 1 Dolomiti si avvale di 3 mezzi, mentre l’Azienda sanitaria di Asti (9 mezzi), ASL Foggia (più di 20 mezzi).
CONCESSIONARI AUTOSTRADALI: “Trentadue quelli interpellati, in 7 ci hanno risposto”, dichiara la LAV. “Di questi, Autostrada Asti-Cuneo Spa ha in essere una convenzione e può contare su 4 ambulanze e tre auto medicali, l’Autostrada dei Fiori Tronco A 10 Savona-Ventimiglia (confine francese) sempre grazie a una convenzione può contare su due ambulanze veterinarie. Gli altri concessionari si avvalgono invece dell’ex Corpo Forestale dello Stato o dei Servizi veterinari pubblici. Sull’Autostrada A4 Brescia-Padova nel 2016 sono stati svolti 300 interventi di soccorso. Sull’autostrada Direzione 1 tronco Genova sono stati svolti 34 interventi di soccorso animale.
“Questi dati dimostrano che il servizio di soccorso opera prevalentemente con altri mezzi e che le Amministrazione pubbliche, nonostante il richiamo del Ministero della Salute ormai di otto anni fa, non dispongono di ambulanze veterinarie in proprio ma in gran parte ricorrono a quelle private di associazioni o di medici veterinari – afferma la LAV – I dati, inoltre, confermano che la Legge sulla sicurezza stradale ha fornito impulso al soccorso, ma c’è ancora molto da fare per Comuni e Servizi veterinari pubblici per un servizio sempre più richiesto dai cittadini e che, peraltro, può essere fonte di nuova occupazione. Sebbene a livello locale sia stato istituito qualche numero unico, chiediamo alla Ministra della Salute Grillo e ai Presidenti delle Regioni l’attivazione di un numero telefonico unico nazionale di soccorso veterinario, collegabile al 118, per uniformare le procedure di accesso al servizio e favorire i cittadini nel chiedere un intervento tempestivo. Dall’analisi effettuata, infatti, emerge la difformità con cui sul territorio nazionale si attiva il Servizio di soccorso che nella maggior parte dei casi non avviene per chiamata diretta del cittadino, ma è mediato dalle Forze di Polizia che attivano coloro che sono preposti al soccorso, una procedura che soprattutto nelle situazioni più gravi può non favorire un effettivo pronto intervento.”
COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA
Il Codice della Strada (Legge 29 luglio 2010 n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”) ha introdotto due importanti norme rispettivamente in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danno agli animali. Con l’articolo 177, il legislatore ha assimilato i mezzi di soccorso per animali a quelli umani e ha introdotto il principio di necessità invocabile anche per gli animali trasportati in gravi condizioni di salute, compresi quelli trasportati da privati e, con la modifica dell’articolo 189, ha stabilito l’obbligo di prestare soccorso agli animali vittima di incidenti stradali.
Il conducente di un veicolo che abbia causato un incidente da cui derivi un danno a un animale domestico, da reddito o protetto, ha l’obbligo di fermarsi, e di porre in atto ogni misura per assicurare un tempestivo intervento di soccorso all’animale ferito. In violazione di questo obbligo, è punito con una sanzione amministrativa. E anche chi assiste, in quanto coinvolto nell’evento, e non si attiva per garantire all’animale il soccorso necessario, è passibile di sanzione amministrativa, seppur ridotta.
L’omissione di soccorso può integrare anche un illecito penale. Nell’ipotesi in cui sopravvenga la morte dell’animale dovuta al mancato soccorso e, pertanto, derivata dalla condotta commissiva omissiva dell’investitore e/o di chi era coinvolto nell’evento, potrebbe configurarsi il reato “Uccisione di animali” (art. 544-bis del Codice penale). Ma l’omissione di soccorso potrebbe integrare anche il reato di “Maltrattamento di animali” (l’articolo 544-ter C.p.).