Il presidente di Federparchi analizza nel dettaglio le novità contenute nella legge “semplificazione” relative alle norme per la gestione della aree protette, individuando le novità e qualche ombra
Il cosiddetto decreto “semplificazione” è diventato legge ed ha introdotto alcune novità alle norme che riguardano le aree protette, prevalentemente modificando la legge quadro (394/91), e novellando anche il cosiddetto decreto “rilancio”. Complessivamente si può dare un giudizio positivo delle novità, anche se è presente qualche criticità su cui ragionare. Indubbiamente la modifica più significativa e positiva è quella che riguarda le ZEA (Zone Economiche Ambientali), introdotte dalla legge “Clima” n.141/2019. È stata un’innovazione importante, il primo concreto tentativo di attuazione, dopo quasi trent’anni, dell’art 7 della 394/91 che prevedeva incentivi per attività all’interno delle aree protette. Una delle criticità che, invece, può comportare problemi in fase di applicazione, è l’introduzione della parità di genere nella governance. Una norma che, pur validissima nel suo principio, per come formulata rischia di diventare di difficile applicazione per la complessità dei meccanismi delle nomine e potrebbe diventare un fattore di nuovi rallentamenti nelle già ferraginose procedure. Credo che questa e alcune altre incongruenze di natura tecnica e applicativa si sarebbero potute evitare con un minimo di confronto con le rappresentanze di settore, a partire proprio dalla Federparchi che da oltre trenta anni lavora e porta avanti la “mission” delle aree naturali protette. Il Parlamento, come sempre, è sovrano, così come il governo nelle sue articolazioni, a partire dal Ministero dell’Ambiente con cui la Federazione ha uno stretto e consolidato rapporto di collaborazione. Tuttavia uno scambio di opinioni su aspetti molto specifici legati ai meccanismi decisionali e procedurali sarebbe stato utile. Il tutto nulla toglie al valore innovativo e positivo dei miglioramenti apportati alla normativa sulle aree protette e che risponde a diverse sollecitazioni che da anni il mondo dei parchi porta avanti. In questo quadro il Parlamento si accinge a discutere del nuovo collegato ambientale. Può essere quella l’occasione per alcune ulteriori migliorie alla governance del sistema delle aree protette. Federparchi è a disposizione con il suo bagaglio di esperienze e proposte.
Entrando nel merito del provvedimento, come già accennato, la novità più importante riguarda le Zone Economiche Ambientali. Nella stesura della norma si era circoscritto l’ambito di applicazione ai soli parchi nazionali e solo nei comuni che avessero almeno il 45% del proprio territorio all’interno dell’area protetta. Questo aveva determinato, all’interno di un giudizio ampiamente positivo sulla norma, numerosi malumori tra i gestori dei parchi; quelli delle aree marine protette e dei parchi regionali sostenevano, giustamente, che l’art. 7 della 394 riguardava tutte le aree protette e non solo i parchi nazionali. Per quest’ultimi, invece, diversi presidenti segnalavano come la limitazione del 45% avrebbe creato, in alcuni casi, non pochi problemi di disparità di trattamento. Molti parchi nazionali avevano pochi comuni che superavano tale soglia e, addirittura, il parco dell’appennino tosco emiliano non ne aveva nessuno. La modifica apportata con la legge semplificazione ha totalmente risolto il problema per i parchi nazionali, rimuovendo la limitazione del 45%, e – parzialmente – quello delle altre aree protette, estendendo i benefici anche alle aree marine. Restano ancora fuori i parchi regionali (che speriamo vengano inseriti alla prossima occasione utile) ma indubbiamente le due modifiche hanno enormemente migliorato la norma, per la cui attuazione sono stati stanziati 40 milioni. Le altre novità sono tutte modifiche alla 394/91 molte delle quali erano già contenute nella riforma deragliata al Senato sul finire della passata legislatura. È il caso della nomina dei presidenti dei parchi nazionali. Come sanno gli addetti ai lavori nelle norme vigenti dal 1991 non era previsto nessun requisito per fare il presidente di parco nazionale e così è stato per quasi trent’anni, ora invece bisogna possedere “…comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private”. È l’identica dizione che riportava il citato disegno di legge della passata legislatura ed è sicuramente un miglioramento sui criteri per la selezione del presidente. Altra novità, anche questa già contenuta nel DL citato, è un meccanismo che rende la nomina più veloce e sicura, facilitando l’intesa ministero-regioni ed evitando il rischio di commissariamenti. In pratica il Ministro dell’ambiente propone una terna di nomi al presidente della regione il quale ne sceglie uno; se entro 30 giorni quest’ultimo non esprime un parere la scelta passa direttamente al ministro (sempre tra i tre). Restano alcuni punti da chiarire meglio quando le regioni sono più di una. Ad esempio, se vengono proposti i tre nomi per il parco nazionale Abruzzo Lazio e Molise ed ogni presidente di regione ne sceglie uno diverso, come si procede? Al netto di questo caso particolare è comunque un significativo miglioramento normativo. Ci sono, poi, altre due modifiche abbastanza marginali. La prima è che a 60 giorni dalla scadenza del mandato di un presidente di parco nazionale sia il ministero che il parco ne devono dare notizia sui rispettivi siti internet. In realtà, come sappiamo, molto prima della scadenza di un presidente comincia sui giornali locali e sul web il “toto-presidente”, ma in ogni caso l’aggravio di pubblicarlo anche sui siti è modesto. L’altra novità è che i mandati di un presidente in un parco nazionale sono al massimo due, anche non consecutivi. In analogia con quanto avviene per i Sindaci dei comuni sopra a 3000 abitanti, anche se in quel caso lo stop scatta dopo 2 mandati consecutivi. In quasi 30 anni di legge 394 io conosco solo due casi nei quali si è arrivati al terzo mandato di presidente di parco nazionale, su circa un centinaio di nomine, quindi anche questa è una modifica abbastanza modesta e, tutto sommato, neutra. Altra novità introdotta è quella che riguarda la cosiddetta “parità di genere” a cui ho accennato all’inizio. Per chiarezza riporto integralmente la nuova norma: “nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere.” A prescindere dal principio, pienamente condivisibile, si pongono alcune problematiche interpretative. Non so se il legislatore con “organismi di gestione” voleva intendere i consigli direttivi degli enti parco, come mi verrebbe da pensare. In tal caso forse la dizione esplicita “consigli direttivi” sarebbe stata più chiara anche perché tali organi sono di “indirizzo politico”, mentre la gestione è affidata al direttore e ai funzionari. Comunque una delle problematicità è che il consiglio di un parco nazionale non è un organo generato da un unico soggetto, come ad esempio una giunta comunale (che è nominata dal sindaco, il quale se deve nominare 4 assessori può tranquillamente nominare 2 uomini e 2 donne). Nel caso del consiglio di un parco nazionale ci sono 5 soggetti diversi che designano: Ministero dell’Ambiente, Ministero politiche agricole, ISPRA, Comunità del parco e Associazioni ambientaliste; anche se è uno solo il soggetto che procede formalmente alla nomina (il Ministro dell’Ambiente). Ancora meno chiaro è cosa si intenda per “organismi di direzione”: se si intende il direttore è impossibile realizzare la parità di genere in quanto nei parchi è una figura unica; se, invece, si intendono i ruoli apicali, in piccoli enti come i parchi spesso non ci sono possibilità di scelta. Nel parco Arcipelago toscano, ad esempio, abbiamo 6 ruoli apicali (5 donne ed un uomo), ma sono gli unici dipendenti che hanno il livello per ricoprire quei posti e, quindi, non ci sarebbero 2 uomini per riequilibrare. Su questo punto necessitano interpretazioni autentiche e direttive chiare da parte del ministero. Per quanto riguarda il direttore dei parchi nazionale c’è un’innovazione che è un pò strana da trovare in un provvedimento che si chiama “semplificazione”, in quanto appare come una complicazione. Con la modifica apportata, l’iscrizione all’albo dei direttori dura cinque anni; dopodiché scade e deve essere rinnovata con relativa domanda. Oggi gli inseriti nell’albo sono più di 500; alla fine dei 5 anni tutti quelli che vorranno rimanere nell’albo, sicuramente la stragrande maggioranza, dovranno produrre una nuova istanza che dovrà essere istruita dagli uffici del ministero. Inoltre, considerando che l’albo è stato aggiornato il 14 febbraio 2018, entro il febbraio 2023 l’albo andrà nuovamente aggiornato, altrimenti non ci sarà nessun idoneo in Italia. A cosa serva questa modifica è difficile capirlo, forse per fare “pulizia” nell’albo a chi non è più interessato, ma questa norma non semplifica la vita ai parchi, in quanto, quando devono scegliere una terna, fanno a loro volta un bando e solo chi è interessato fa domanda. Molto opportuna invece l’introduzione dei riferimenti al decreto legislativo 165/2001 e la migliore definizione dei compiti del direttore, anche questa è una norma che ricalca quanto era contenuto nella modifica della 394 e che chiarisce definitivamente che i direttori dei parchi sono dirigenti della pubblica amministrazione. I parchi nazionali possono ora avvalersi, previa convenzione, della società SOGESID come fa il ministero dell’ambiente, per la realizzazione di “piani, programmi e progetti”. È una possibilità in più per i parchi nazionali, molti dei quali hanno carenze di personale tecnico e quindi è una novità positiva. Molti utili anche alcune norme che semplificano in maniera significativa l’iter di approvazione dei regolamenti e dei piani dei parchi, dando termini certi per i pareri da esprimere e per l’approvazione definitiva da parte delle regioni (nel caso del piano). Anche queste erano norme previste nella proposta di modifica della 394 ed opportunamente riprese in quest’occasione; si tratta di reale semplificazione. Unico neo è il rendere obbligatoria la Valutazione Ambientale Strategica. Sono anni che, come Federparchi, sosteniamo che fare la VAS su strumenti che hanno come obbiettivo la tutela ambientale, come il piano del parco, è una contraddizione in termini ed un inutile appesantimento. Altro importante snellimento è quello che riguarda le autorizzazioni nelle zone D del parco (anche questa era presente nel DL di modifica della 394). Vengono rilasciate direttamente dai comuni purché in presenza di piano e regolamento del parco approvati. Il nuovo articolo contiene, però, alcune inesattezze come il recepimento degli atti di pianificazione del parco negli strumenti urbanistici dei comuni che, come è noto, non hanno valore all’interno dei parchi. È comunque uno snellimento notevole poiché, spesso, nelle zone D, quelle a tutela meno intensa, ci sono da autorizzare modesti ma numerosi interventi che poco hanno a che vedere con la tutela della biodiversità. Infine c’è un intervento che riguarda i beni demaniali che introduce la possibilità per i parchi di averli in concessione gratuita. E’ una norma molto utile in quanto consente di valorizzare i numerosi beni demaniali inutilizzati all’interno delle aree protette. L’articolo è praticamente uguale a quello del DL della passata legislatura, l’unica differenza (che in alcuni casi potrebbe essere sostanziale) è che nella Legge semplificazioni la concessione gratuita ai parchi è una possibilità che ha il demanio, mentre nelle proposte della scorsa legislatura era obbligatoria una volta avanzata la richiesta.
In conclusione possiamo dire che il “semplificazioni” fa compiere dei passi avanti importanti alla governance dei parchi. Si tratta, adesso, di evitare qualche “inciampo” che è rimasto o è stato inserito in alcuni passaggi. Con un po’ di buona volontà e una dose abbondante di dialogo e confronto si potranno sciogliere alcuni dei lacci procedurali che, troppo spesso, frenano la possibilità di una gestione più efficiente di quel bene comune che è il sistema della aree naturali protette.